Orchestra da Camera di Lugano

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Consiglio direttivo

 

Statuto dell'associazione Orchestra da Camera di Lugano

 

Articolo 1 : DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, un'associazione con denominazione

“Orchestra da Camera di Lugano”.

 

Articolo 2: SEDE

L'associazione ha sede in Lugano.

 

Articolo 3: SCOPO

L'associazione gestisce l’omonima orchestra, organizza concerti ed eventuali attività culturali, didattiche e sociali ad essa legate.

L'associazione è apolitica ed aconfessionale; non ha scopo di lucro.

 

Articolo 4: MEZZI

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei soci, dal patrimonio sociale e da devoluzioni di terzi.

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio direttivo redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

 

Articolo 5: ORGANI

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea sociale

b) il consiglio direttivo.

 

Articolo 6: ASSEMBLEA SOCIALE

L'assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione.

Essa è convocata dal consiglio direttivo ogni qual volta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno e qualora un numero pari al quinto dei soci lo richieda in forma scritta, adducendo validi motivi.

La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di avviso scritto, per posta elettronica o per pubblicazione entro venti giorni dalla data stabilita, comunicando luogo, ora e data, nonché i punti all’ordine del giorno.

L’assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà dei membri del consiglio direttivo.

L'assemblea sociale delibera circa l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, elegge il consiglio direttivo, fissa la quota sociale, decide circa l'esclusione dei soci e su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Essa esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'associazione e li può revocare.

I rappresentanti degli sponsor e i membri dell’orchestra non soci possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto.

 

Articolo 7: RISOLUZIONI SOCIALI

Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea dei soci.

Esse sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati qualora sia presente l'unanimità dei soci.

 

Articolo 8: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea sociale, si compone di cinque membri e resta in carica tre anni.

In nessun caso devono restare vacanti le funzioni del presidente, del responsabile delle finanze e del direttore artistico-musicale, che possono essere ricoperte dalla stessa persona solo in casi di assoluta necessità.

Il consiglio direttivo ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell'associazione. Si occupa dei principali aspetti organizzativi e di tutti gli oggetti che non sono di competenza dell’assemblea.

Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell'associazione.

Esso si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda un altro membro.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei membri, di cui almeno uno non musicista; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni possono essere prese anche in via circolare.

 

Articolo 9: ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale corrisponde all’anno civile

Il primo esercizio sociale termina il 31.12.2008.

 

Articolo 10: SOCI

Sono considerati soci aventi diritto di voto tutte le persone fisiche o giuridiche ammesse dal consiglio direttivo che hanno versato la quota sociale. I soci onorari e i soci membri stabili dell’orchestra sono esentati dal versamento della quota sociale.

Tutti i soci vengono avvertiti puntualmente dell’attività dell’orchestra, possono beneficiare di sconti e agevolazioni sugli ingressi, vengono invitati ad eventi esclusivi (qualora il numero dei soci sia sufficiente per organizzarli).

Tutti i soci s’impegnano in maniera libera e non vincolante a pubblicizzare gli eventi, allacciare contatti con associazioni, istituzioni, musicisti e organizzatori, cercare nuovi soci, proporre attività, avanzare ogni sorta di critica e suggerimento che favorisca lo sviluppo complessivo dell’orchestra.

La richiesta per diventare socio va formulata al consiglio direttivo, specificando se si desidera che il proprio nome compaia sul materiale informativo dell’orchestra.

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

L’assemblea può nominare dei soci onorari.

 

Articolo 11: ESCLUSIONE

L'assemblea dei soci può deliberare circa l'esclusione di un socio.

Il socio che si rende moroso nel pagamento del contributo associativo è automaticamente escluso.

 

Articolo 12: DIMISSIONI

Ciascun socio può rassegnare le sue dimissioni.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al comitato almeno tre mesi prima della conclusione dell’anno sociale.

 

Articolo 13: CONTRIBUZIONI

La quota sociale è fissata dall’assemblea.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa entro il 15 febbraio di ogni anno.

 

Articolo 14: SCIOGLIMENTO

L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea. In caso di scioglimento, il capitale sociale deve essere devoluto ad un’altra associazione analoga senza scopo di lucro.

 

Articolo 15: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

Questo statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea costitutiva di oggi 5 febbraio 2008.

 

Lugano, 5 febbraio 2008

 

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