Articolo
1 : DENOMINAZIONE
E'
costituita, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice
Civile Svizzero,
un'associazione con denominazione
“Orchestra da Camera di
Lugano”.
Articolo
2: SEDE
L'associazione ha sede in Lugano.
Articolo
3: SCOPO
L'associazione gestisce l’omonima orchestra, organizza
concerti ed eventuali attività culturali, didattiche e
sociali ad essa legate.
L'associazione è apolitica ed aconfessionale; non ha scopo
di lucro.
Articolo
4: MEZZI
Il
patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei
soci, dal patrimonio sociale e da devoluzioni di terzi.
Entro il
30 giugno di ogni anno il consiglio direttivo redige un
bilancio sullo stato patrimoniale dell'associazione, che
deve essere approvato dall'assemblea dei soci.
Articolo
5: ORGANI
Sono
organi dell'associazione:
a)
l'assemblea sociale
b) il
consiglio direttivo.
Articolo
6: ASSEMBLEA SOCIALE
L'assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione.
Essa è
convocata dal consiglio direttivo ogni qual volta si renda
necessario e comunque almeno una volta all'anno e qualora un
numero pari al quinto dei soci lo richieda in forma scritta,
adducendo validi motivi.
La
convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di
avviso scritto, per posta elettronica o per pubblicazione
entro venti giorni dalla data stabilita, comunicando luogo,
ora e data, nonché i punti all’ordine del giorno.
L’assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno
la metà dei membri del consiglio direttivo.
L'assemblea sociale delibera circa l'approvazione del
bilancio consuntivo annuale, elegge il consiglio direttivo,
fissa la quota sociale, decide circa l'esclusione dei soci e
su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Essa
esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi
dell'associazione e li può revocare.
I
rappresentanti degli sponsor e i membri dell’orchestra non
soci possono partecipare all’assemblea senza diritto di
voto.
Articolo
7: RISOLUZIONI SOCIALI
Le
risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea dei soci.
Esse
sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
Ogni
socio ha diritto ad un voto.
Possono
essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente
preannunciati qualora sia presente l'unanimità dei soci.
Articolo
8: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
consiglio direttivo è eletto dall'assemblea sociale, si
compone di cinque membri e resta in carica tre anni.
In
nessun caso devono restare vacanti le funzioni del
presidente, del responsabile delle finanze e del direttore
artistico-musicale, che possono essere ricoperte dalla
stessa persona solo in casi di assoluta necessità.
Il
consiglio direttivo ha il diritto ed il dovere di curare gli
interessi dell'associazione. Si occupa dei principali
aspetti organizzativi e di tutti gli oggetti che non sono di
competenza dell’assemblea.
Il
consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo sullo
stato patrimoniale dell'associazione.
Esso si
riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta lo
ritenga necessario o quando lo richieda un altro membro.
Le
deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a
maggioranza dei membri, di cui almeno uno non musicista; in
caso di parità prevale il voto del presidente.
Le
decisioni possono essere prese anche in via circolare.
Articolo
9: ANNO SOCIALE
L'esercizio sociale corrisponde all’anno civile
Il primo
esercizio sociale termina il 31.12.2008.
Articolo
10: SOCI
Sono
considerati soci aventi diritto di voto tutte le persone
fisiche o giuridiche ammesse dal consiglio direttivo che
hanno versato la quota sociale. I soci onorari e i soci
membri stabili dell’orchestra sono esentati dal versamento
della quota sociale.
Tutti i
soci vengono avvertiti puntualmente dell’attività
dell’orchestra, possono beneficiare di sconti e agevolazioni
sugli ingressi, vengono invitati ad eventi esclusivi
(qualora il numero dei soci sia sufficiente per
organizzarli).
Tutti i
soci s’impegnano in maniera libera e non vincolante a
pubblicizzare gli eventi, allacciare contatti con
associazioni, istituzioni, musicisti e organizzatori,
cercare nuovi soci, proporre attività, avanzare ogni sorta
di critica e suggerimento che favorisca lo sviluppo
complessivo dell’orchestra.
La
richiesta per diventare socio va formulata al consiglio
direttivo, specificando se si desidera che il proprio nome
compaia sul materiale informativo dell’orchestra.
L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
L’assemblea può nominare dei soci onorari.
Articolo
11: ESCLUSIONE
L'assemblea dei soci può deliberare circa l'esclusione di un
socio.
Il socio
che si rende moroso nel pagamento del contributo associativo
è automaticamente escluso.
Articolo
12: DIMISSIONI
Ciascun
socio può rassegnare le sue dimissioni.
Le
dimissioni devono essere comunicate per iscritto al comitato
almeno tre mesi prima della conclusione dell’anno sociale.
Articolo
13: CONTRIBUZIONI
La quota
sociale è fissata dall’assemblea.
I soci
sono tenuti a versare la quota associativa entro il 15
febbraio di ogni anno.
Articolo
14: SCIOGLIMENTO
L'associazione può essere sciolta per deliberazione
dell'assemblea. In caso di scioglimento, il capitale sociale
deve essere devoluto ad un’altra associazione analoga senza
scopo di lucro.
Articolo
15: RINVIO
Per
quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle
disposizioni di legge vigenti.
Questo
statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea
costitutiva di oggi 5 febbraio 2008.
Lugano,
5 febbraio 2008